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FAS 2000-2006
Il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) è lo strumento generale di governo e di sviluppo della nuova politica regionale nazionale per la realizzazione di interventi nelle aree sottoutilizzate. Esso raccoglie risorse nazionali aggiuntive da sommarsi a quelle ordinarie sia comunitarie sia nazionali di cofinanziamento. Il Fondo ha come obiettivo generale quello di favorire la ripresa della competitività e della produttività nelle aree obiettivo e di consentire un riequilibrio economico e sociale e di convogliare, in un unico contenitore, tutte le risorse disponibili autorizzate da disposizioni legislative che hanno come finalità proprio il riequilibrio economico e sociale.
Il FAS è stato istituito dall’art 61, comma 1, della Legge Finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n.289), unificando, in tal modo, tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate per l’85% al Sud e per il 15% al Centro Nord. In seguito, è stato modificato dalla Legge Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n.296) che ha previsto una programmazione unitaria del fondo per il periodo 2007-2013, da attuarsi tramite il Quadro Strategico Nazionale (QSN). La legge finanziaria annuale stabilisce le risorse FAS ed il CIPE le assegna per il riequilibrio economico e sociale delle diverse aree.
Grazie alla continuità finanziaria del Fondo e alla sua flessibilità è possibile dare certezza, agli operatori pubblici e privati, accelerare la spesa per investimenti pubblici in infrastrutture materiali ed immateriali e riequilibrare progressivamente l’impiego di risorse tra incentivi ed investimenti, in linea con gli orientamenti dell’Unione europea.
Le risorse FAS vengono impiegate per il finanziamento di strumenti rientranti in due gruppi principali:
- gli investimenti pubblici per infrastrutturazioni materiali ed immateriali;
- gli incentivi a soggetti privati.
Con la Delibera n. 166/2007, il CIPE ha disposto che ciascuna Regione o Amministrazione centrale, destinataria di risorse a valere sul FAS, dovrà predisporre un Programma Attuativo, nel rispetto dei seguenti principi:
- prevalente destinazione delle risorse ad obiettivi di riequilibrio economico sociale, così come previsto dall’art.119, comma V della Costituzione;
- addizionalità delle risorse, che non possono sostituirsi a quelle della politica ordinaria;
- sussidiarietà e adeguatezza territoriale del livello di programmazione ed attuazione degli interventi;
- necessario collegamento e coerenza con la strategia di politica regionale unitaria e con la programmazione ordinaria regionale e nazionale.
Il Programma Attuativo del FAS indica i settori di intervento prescelti, nonché le Linee di Azione per ciascun settore e gli interventi che saranno realizzati nel corso dell’intero periodo di programmazione. Il Programma Attuativo contiene, inoltre, l’indicazione degli strumenti attuativi prescelti per il perseguimento degli obiettivi: Accordo di programma quadro, APQ interregionale, Strumenti di attuazione diretta.
Di norma, lo strumento negoziale utilizzato per l’attuazione dei Programmi Attuativi nazionali (PAN), interregionali e regionali (PAR) è l’Accordo di Programma Quadro (APQ); in alternativa è possibile utilizzare altri strumenti cd. di “attuazione diretta”.
I promotori degli APQ sono Stato, Regione ed Enti pubblici, ai quali si può aggiungere anche l’intervento dei privati. Tali promotori rappresentano i soggetti attuatori. L’APQ è un documento sottoscritto dai responsabili amministrativi delle strutture coinvolte e riporta, in allegato, le schede degli interventi con l’indicazione puntuale delle caratteristiche dei progetti.
Nel mese di gennaio del 2000, la Regione Basilicata ha sottoscritto con il Governo l’Intesa Istituzionale di Programma; questa costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione ed è lo strumento nel quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la Giunta Regionale gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l’azione congiunta degli organismi predetti.